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COMUNE
DI CANNETO PAVESE
Provincia di Pavia |
Gent.ma Sig.ra / Egr. Signore,
ritorno
nuovamente sul problema della c.d. Flavescenza Dorata della
vite, che come ben saprà, è una grave malattia trasmessa da
un insetto “Scaphoideus titanus”, che ormai da
diversi anni colpisce i vigneti causando danni economici
ingenti.
Purtroppo non è stato possibile debellare la malattia ed il
pericolo della sua diffusione in nuovi e vecchi impianti
permane ed è quanto mai attuale.Per questo motivo sono stati
stabiliti dei controlli per monitorare l’andamento della
malattia e dell’insetto vettore.
Infatti il Ministero delle Politiche Agricole ha promulgato
il D.M. 31.5.2000 n. 32442 che, oltre a prevedere
l’organizzazione dei citati controlli, ha stabilito
l’obbligo di contrastare e combattere la diffusione della
Flavescenza Dorata e dell’insetto vettore.
A seguito di ciò la Regione Lombardia ha promulgato,
recependo quanto emanato a livello nazionale, la D.G.R. n.
7/904 del 3.8.2000 che prevede l’obbligo di eseguire
“trattamenti insetticidi” sui vigneti coltivati e
l’obbligo di estirpo dei vigneti in stato di abbandono, tali
intendendosi i terreni sui quali non sono svolte le
“buone pratiche agronomiche e la difesa antiparassitaria”
come prevedono i piani di Sviluppo Rurale della Regione
Lombardia. Per parte sua il Comune di Canneto Pavese ha
adottato un Regolamento di Polizia Rurale (Delibera
Consiglio Comunale n.35 del 21.12.2006) in cui, tra le altre
cose, viene previsto per i proprietari di terreni incolti
l’obbligo, previa effettuazione di perizia asseverata da
parte di un tecnico che accerti l’esistenza del focolaio di
infezione, di provvedere all’estirpo.
Nel caso di inadempienza del proprietario il Regolamento
menzionato autorizza l’Amministrazione Comunale ad eseguire
essa stessa l’estirpo.
Poiché, anche nel corso dell’ultima annata agraria, si è
dovuto constatare che la presenza di vigneti incolti e di
quelli non sottoposti a trattamenti insetticidi
rappresentano le principali cause del permanere e/o
aggravarsi della Flavescenza Dorata, il Comune intende,
essendo a ciò autorizzato dagli strumenti di natura
normativa e regolamentare richiamati, far rispettare quanto
in detti strumenti previsto.
Per tutte le ragioni fin qui esposte pertanto nella mia
veste di Sindaco del Comune di Canneto Pavese, La invito, a
voler rispettare le norme contenute nella citata Circolare
del Ministero delle Politiche agricole n. 32442 del
31.5.2000 nonché quelle contenute nel D.G.R. Lombardia n.
7/904 del 3.8.2000 ed infine quanto previsto nel nostro
Regolamento di Polizia Rurale al fine di contrastare in modo
efficace questa grave malattia che colpisce i nostri
vigneti.
La informo infine che sarà istituito da parte di questa
Amministrazione un controllo sul territorio al fine di
verificare il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle
norme sopra indicate e, nella mia qualità di Capo di questa
Amministrazione Comunale, provvederò, nei confronti di
coloro che non adempiranno, ad emettere i provvedimenti
necessari perché possa essere la stessa Amministrazione
Comunale a disporre le operazioni di estirpo con addebito
dei costi necessari a carico dei proprietari. In base ai
risultati dell’indagine effettuata dal Gruppo Tecnico
operativo per la mappatura degli incolti sul territorio
cannetese, Lei risulta proprietario/a in Comune di Canneto
Pavese di vigneti in presunto stato di abbandono (incolti)
così identificati al catasto terreni:
foglio
.............. mappale
........ foglio
.............. mappale ........
Nel
caso Lei abbia già provveduto all’estirpo del vigneto la
preghiamo di segnalarlo a questa Amministrazione e di non
considerare quanto si dice nel seguito.
Con la
presente la invitiamo a provvedere, nel termine perentorio
di 120 giorni all’estirpo del vigneto incolto di sua
proprietà, prevedendo, se necessario per l’esecuzione
dell’intervento, la pulizia di tutto il terreno.
Qualora non provvedesse a quanto richiesto, a seguito di
accertamento effettuato dai soggetti competenti a norma
dell’art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689, incorrerà in
una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ed alla
sanzione accessoria previsti dagli articoli 54 e 56 del
predetto Regolamento di polizia
rurale.
Inoltre questa Amministrazione provvederà a richiedere al
Servizio Fitosanitario Regionale, un intervento di controllo
sul suo terreno, con la possibilità di ulteriori sanzioni
amministrative nonchè di denunce all’Autorità Giudiziaria a
norma dell’articolo 500 del Codice Penale, come previsto al
punto 9) “Inadempienze” della circolare citata.
Confido pertanto nell’osservanza delle disposizioni
illustrate nella presente da parte di Tutti cosicché sia
realmente efficace la lotta contro questa temibile malattia.
Cordiali saluti
Il
Sindaco
Riccardo Fiamberti |