Cartella TARI
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti, eventuali richieste di sgravio o rimborso e/o reclami.
Il Funzionario Responsabile della Tari è la dott.ssa Roberta Vanzo, Responsabile del Servizio Tributi (Ufficio Unico) dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.
I recapiti sono:
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. telefono: 0385-88021
Per appuntamenti presso la sede municipale si prega di contattare l’ufficio.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
aree scoperte, superfici prive di “locali”. Ad esempio rientrano tra le aree scoperte tettoie, campeggi, dancing, cinema all’aperto e posti auto scoperti iscritti a catasto;
utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
utenze non domestiche, superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
I soggetti attivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l’occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune (qui sotto).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^ giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.
Il Responsabile del Servizio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.